I trasporti eccezionali sono sempre più necessari per molti settori industriali, per questo sono sempre più numerosi gli operatori che hanno bisogno di informazioni chiarificatrici sulla normativa. Tali trasporti d’altra parte costituiscono fonte di preoccupazione sia per la sicurezza, sia per l’usura del manto stradale. Perciò il legislatore in questi anni ha rivisto ed aggiornato più volte la normativa, per adeguarsi alle linee Guida Europee e nell’ottica dell’introduzione di elementi semplificativi anche in questa materia.

Le norme base che regolano il trasporto eccezionale si trovano nell’art. 10 del Codice della Strada, che effettua una distinzione tra veicoli eccezionali e trasporto eccezionale o meglio il trasporto in condizione di eccezionalità.
I veicoli eccezionali sono quelli che superano limiti di sagoma e di massa indicati negli articoli 61 e 62 del Codice della strada.

I trasporti eccezionali, per definizione, sono tali o perché usano veicoli eccezionali o perché hanno un carico eccezionale: trasportano una o più cose indivisibili particolarmente grandi: mezzi, merci, materiali tipo apparecchiature industriali per l’edilizia, blocchi di pietra, barche, caldaie, silos, strutture in legno di solito entro il limite di sei unità. Si hanno trasporti eccezionali anche nel caso in cui il carico sporga posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Oppure sporga anteriormente oltre la sagoma dello stesso veicolo.

Per i trasporti eccezionali, fatti da un unico veicolo o da gruppi di veicoli, è necessaria generalmente un’autorizzazione per poter circolare su strade e autostrade. Tale autorizzazione periodica (valida per un numero indefinito di viaggi in un determinato periodo), multipla (numero specifico di viaggi effettuati in date definite) oppure singola (unico viaggio in una data definita o in un periodo), viene rilasciata dall’Anas per le autostrade e le strade statali, dalla regione (o provincia o Comune) per le altre strade. Dai comandi militari in caso di strade militari. E’ opportuno sottolineare che l’Anas dal 1° Gennaio 2009 accetta l’invio di richieste unicamente per via telematica.
I veicoli eccezionali invece sono classificati come tali, ed è sufficiente l’annotazione che viene apposta sulla carta di circolazione.

Veicoli eccezionali sono definiti quei mezzi che superano i limiti degli art. 61 e 62. Le loro caratteristiche funzionali e strutturali, le particolari attrezzature che hanno permanentemente montate, li rendono eccezionali o per dimensioni, o per dimensioni e massa. Il loro stato viene registrato sulla speciali carte di circolazione rilasciate all’atto dell’immatricolazione, dove si trovano opportune annotazioni tecniche sulle loro caratteristiche; queste note sono relative a dimensioni e massa. Perciò se viaggiando non superano alcun altro limite, non necessitano di ulteriori autorizzazioni particolari. Sono veicoli eccezionali di per sé, tutto è registrato sulla carta di circolazione e questo si ritiene sufficiente.
Possono essere usati da ditte autorizzate ad esercitare l’attività di trasporti eccezionali; oppure immatricolati ad uso proprio, per necessità riferite alla propria attività.

Il trasporto eccezionale risulta tale invece, per effetto del carico trasportato. In questo caso, di solito, sono necessarie specifiche autorizzazioni da richiedere, come detto, agli enti proprietari delle strade. Ma sono previste eccezioni ed è proprio di queste che vogliamo parlare, per approfondire ulteriormente l’argomento sui trasporti eccezionali non soggetti ad autorizzazione.
Nel comma 6 del citato articolo 10, è previsto che alcuni di questi veicoli possano circolare, senza autorizzazione, su strade con caratteristiche adeguate. Queste strade dovrebbero essere comprese in un elenco come prevede il comma 226.

I veicoli in questione, che non sono soggetti cioè ad autorizzazione, sono le bisarche  (mezzi destinati al trasporto di altri veicoli) se non superano l’altezza di 4,20 m. e non superano in lunghezza il 12 % dei limiti imposti dall’art.61. L’eccedenza può essere sia posteriore che anteriore.

I Portacontainers se non superano in totale i 4,30 m. di altezza e sempre del 12 % in lunghezza.

I veicoli che trasportano balle o rotoli di fieno.

Tutti i veicoli che trasportano animali vivi.

Quei veicoli che trasportano macchine operatrici o macchine agricole. Anche in questi ultimi tre casi l’altezza limite è fissata in 4,30 m.

Inoltre non è necessario richiedere alcuna autorizzazione nel caso un carro attrezzi traini, esclusivamente per il percorso necessario a raggiungere l’officina, un veicolo in avaria che ecceda i limiti stabiliti.

Anche i tram e i filobus, nei quali la maggiore lunghezza sia dovuta all’asta di presa dell’energia, non hanno bisogno di autorizzazione.

Nel caso in cui il semirimorchio sia allestito con un gruppo frigorifero e sporga anteriormente, non c’è obbligo di richiedere l’autorizzazione.

Ultima categoria che non necessita di autorizzazione è quella particolare dei mezzi d’opera. Sono definiti mezzi d’opera quelli utilizzati per il trasporto del materiale per le escavazioni, per le attività stradali, per le attività edilizie, siderurgiche, forestali. In questo caso le condizioni necessarie per non chiedere l’autorizzazione sono:

  • che questi mezzi non superino le dimensioni e la massa previsti dall’art. 61 e dall’art, 10 comma 8.
  • Che lungo il tragitto non esistano tratti di strada con limitazioni particolari indicate dalla segnaletica stradale.
  • Che circolino su strade che in base art. 226, risultino classificate adatte a tali mezzi.
  • Che sia stata versata una quota per l’usura della via. art.34.

Bisogna specificare che l’elenco delle strade percorribili da tali mezzi non è disponibile, o non è sempre aggiornato; pertanto se si circola al di fuori delle autostrade, in caso di dubbio è sempre meglio chiedere autorizzazioni, per evitare di incorrere in sanzioni.

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