La dichiarazione doganale di esportazione è un documento che deve venire prodotto ogni volta che si effettua l’esportazione di merci al di fuori del territorio della comunità europea. Questo tipo di comunicazione deve venire effettuata prima del transito delle merci dalla dogana nazionale ed è possibile inviare tale dichiarazione in modo telematico, direttamente dall’azienda che deve esportare i beni.
I documenti doganali devono venire presentati dal proprietario della merce da esportare, o da un suo rappresentante e devono venire inviati all’ufficio doganale competente per la zona in cui la merce è imballata o caricata sui mezzi di trasporto, o anche nella zona in cui risiede l’esportatore.
Dopo aver effettuato la dichiarazione di libera esportazione in modo telematico, utilizzando gli appositi strumenti del sistema informatico dell’Agenzia AIDA, l’ufficio di esportazione effettua dei controlli, per verificare che la merce depositata corrisponde a quella dichiarata; in alcuni casi è necessario presentare anche particolari certificati di esportazione, per poter trasferire merci pericolose o soggette a regolamentazione all’interno del mercato comunitario.
Il Documento Amministrativo Unico DAU
Il Documento Amministrativo Unico è un formulario cartaceo che costituisce la dichiarazione doganale; in sostanza è il modulo che viene compilato online dall’esportatore, e stampato negli uffici doganali, nel momento in cui si prepara una dichiarazione doganale di esportazione. Il DAU è suddiviso in alcuni paragrafi, se compilato correttamente permette alla dogana di effettuare le operazioni di sdoganamento in tempi molto più rapidi; inoltre la corretta compilazione del DAU evita l’esportatore di incorrere in sanzioni di vario tipo.
Ogni DAU viene stampato in otto copie, ognuna delle quali viene inviata agli organi competenti; la copia numero 3 è quella che viene restituita all’esportatore. Se le merci che dovete spedire hanno diritto ad una quota di restituzione, allora dovrete assicurarvi di ricevere la copia 3A, che viene stampata solo in questi specifici casi; senza la copia 3A l’esportatore non potrà ricevere la percentuale di restituzione.
Il DAU è di compilazione abbastanza semplice da parte dell’esportatore, in quanto riporta tutte le caratteristiche salienti della merce in transito attraverso la dogana.
Documento di Accompagnamento all’Export DAE
Dopo aver controllato le merci e aver verificato il DAU, la dogana produce il documento di accompagnamento all’export, DAE, che viene compilato e consegnato all’esportatore o ad un suo rappresentante. Tale documento viene poi consegnato, assieme alla merce, all’effettivo ufficio di uscita dal territorio comunitario.
Dopo aver controllato la dichiarazione doganale di esportazione e aver verificato che la merce corrisponda a quella descritta nel documento di accompagnamento delle esportazioni, il sistema informatico rimanda all’esportatore la dicitura: “uscita conclusa“, che dà la certezza dell’avvenuto passaggio corretto in dogana. Se tale dicitura non viene visualizzata, è necessario recarsi in dogana per verificare che non ci siano problemi relativi alle dichiarazioni doganali di esportazione.
La restituzione
Per quanto riguarda la vendita al di fuori del territorio comunitario di merci agricole e di prima necessità , all’esportatore viene riconosciuta una certa percentuale di restituzione; tale cifra viene corrisposta per equilibrare la discrepanza tra i costi di produzione presenti in Europa e quelli dei paesi esterni al mercato comune europeo. Sono stati introdotti per favorire il comparto agricolo.
Un esportatore non potrà ricevere la somma in restituzione se non possiede la copia 3A del Documento Amministrativo Unico, prodotto dalla dogana competente. L’Unione Europea ha sempre favorito questo tipo di finanziamento al sistema produttivo agricolo, ma negli scorsi anni si è dovuta inserire una regolamentazione delle restituzioni che fino agli anni ’90 era totalmente libera, per quantitativi di merci a totale discrezione dell’esportatore.
Esportazione temporanea
Molte aziende si avvalgono di collaboratori con sede esterna alla Comunità europea, per poter effettuare lavorazioni ad un costo ridotto: in molti paesi non UE il costo del lavoro è molto basso e alcune lavorazioni particolari risultano perciò decisamente a buon mercato. In questi casi la merce viene spedita al collaboratore fuori dal territorio comunitario, dove ritorna dopo aver effettuato le lavorazioni necessarie. In questo caso il proprietario può effettuare una esportazione temporanea, per evitare di dover pagare i dazi doganali due volte: una volta per l’uscita dal territorio comunitario; una seconda volta al rientro della merce.
Prima di effettuare l’esportazione temporanea, l’esportatore deve richiedere le debite autorizzazioni, che vengono rilasciate solo ai residenti sul territorio comunitario e le lavorazioni o i trattamenti da effettuare in paesi extra UE devono essere stabiliti e definiti precedentemente all’esportazione.
Tali autorizzazioni permettono la totale o parziale esenzione dal pagamento dei dazi per l’esportazione, cui vengono detratti gli oneri che verrebbero sborsati in caso di importazione delle merci nell’UE dal paese in cui sono stati modificati. Il regime di esportazione temporanea non è applicabile per le merci che già hanno goduto in altra occasione di tale regime, o la cui esportazione porterebbe ad altri tipi di sgravi sui dazi doganali e merci la cui esportazione consentirebbe all’esportatore di ricevere restituzioni o altri tipi di sgravi fiscali.
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