Per procedura di esportazione si intende comunemente l’insieme di pratiche che permette il trasporto delle merci prodotte all’interno dell’Unione Europea al di fuori del suo territorio doganale.

Un esportatore che opera all’interno dell’UE, per instaurare scambi commerciali con clienti che risiedono in Paesi esterni all’Unione, oltre che degli aspetti logistici e contrattuali della vendita deve necessariamente essere a conoscenza delle pratiche doganali che regolamentano l’esportazione delle merci.

Nonostante sia possibile – e consigliabile – avvalersi di esperti nel settore dell’assistenza doganale, è importante conoscere almeno i tratti essenziali delle procedure di esportazione, poiché è comunque diretta responsabilità dell’esportatore il saper fornire la documentazione completa e le informazioni esatte che costituiranno parte integrante dei documenti doganali da esibire al momento dell’esportazione. E’ interesse del soggetto esportatore che le merci viaggino con tutta la documentazione necessaria, compresi i certificati di origine, le autorizzazioni e le licenze, ed è altresì importante essere a conoscenza dei rapporti di politica commerciale con lo Stato destinatario, per potersi avvalere di riduzioni o esenzioni dal pagamento dei dazi previsti dal diritto commerciale internazionale.

Due sono gli aspetti fondamentali del processo di esportazione: quello doganale e quello fiscale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, i riferimenti normativi sono l’articolo 16, l. h del Codice Doganale Comunitario (regolamento Cee 2913/1992), che definisce l’esportazione, e gli articoli 161 e 162 del suddetto codice, che la disciplinano. Le disposizioni attuative del regime di esportazione sono invece illustrate dagli articoli 788 e seguenti del regolamento Cee 2454/1993. Le varie definizioni sono state attualizzate nel cosiddetto Codice Doganale Aggiornato in vigore dal 2008 (regolamento Ce 450/2008).

Per quanto riguardal’aspetto fiscale, l’esportazione è regolamentata dal Decreto Iva D.P.R. 633/72 (articolo 8). Tra le varie norme, il decreto dispone che l’esportazione debba risultare da un documento doganale: grazie all’informatizzazione della procedura, il documento è oggi sostituito da un messaggio elettronico contenente un codice alfanumerico univoco, detto Movement Reference Number (MRN).

Ma chi sono i responsabili della procedura di esportazione?  Naturalmente, il responsabile principale è l’esportatore stesso, definito dall’art. 788 delle disposizioni attuative del già citato regolamento Cee 2954/1993 come “la persona per conto della quale viene presentata la dichiarazione di esportazione“: questa persona deve necessariamente coincidere con il proprietario della merce esportata. Ma la merce può essere presentata in dogana anche da un rappresentante incaricato dall’esportatore; questa figura può o meno coincidere con il trasportatore, cioè con chi trasporta la merce dal luogo di origine fino alla dogana.

La figura del dichiarante, che materialmente svolge le formalità amministrative e doganali in vista dell’esportazione, può coincidere con quella del proprietario della merce oppure può essere una persona incaricata di agire per conto dell’esportatore: si tratta quindi un “doganalista” abilitato a “rappresentare i terzi nei confronti della dogana”.

Dunque, se il proprietario/esportatore sceglie di delegare a un suo rappresentante l’espletamento delle pratiche doganali, è bene che sappia che il rappresentante designato deve essere stabilito nel territorio dell’Unione Europea.

Inoltre, ci sono due tipi di rappresentanza doganale previsti dal codice: la più diffusa è la rappresentanza diretta, riservata ai doganalisti abilitati (ovvero agli spedizionieri doganali) che possono anche operare all’interno di un Centro di Assistenza Doganale (CAD). Questi professionisti devono essere iscritti all’albo degli spedizionieri doganali e possedere l’apposita patente rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.

Per il proprietario/esportatore, questa è la soluzione più semplice: sarà infatti il doganalista a incaricarsi della compilazione delle dichiarazioni doganali, sempre naturalmente in nome e per conto del proprietario, che rimane l’unico titolare dell’operazione doganale, con tutti i diritti e i doveri del caso.

La seconda tipologia di rappresentanza doganale è quella indiretta, nella quale il rappresentante agisce sempre per conto dell’esportatore, ma in nome proprio. In questo caso per il rappresentante non c’è alcun obbligo di abilitazione o iscrizione all’albo professionale, ma d’altronde egli risponde personalmente delle dichiarazioni doganali effettuate, insieme naturalmente al mandante.

Il regolamento Ce 450/2008 modifica comunque sensibilmente queste impostazioni di rappresentanza, in quanto ammette per la prima volta la possibilità di liberalizzare i servizi doganali (con l’articolo 106).

Tuttavia – in attuazione del regolamento Ce 312/2009 – a partire dal 1º luglio 2010, per effettuare operazioni doganali si deve necessariamente essere in possesso del codice alfanumerico di massimo 15 caratteri denominato EORI (Economic Operator Registration and IdenTification). Il suo scopo è identificare a livello comunitario chi effettua operazioni doganali. In Italia questo codice è composto dal numero della partita IVA o del codice fiscale dell’esportatore/dichiarante, preceduto dal codice ISO alfa 2 “IT”.

L’assegnazione di questo codice si ottiene con la prima operazione doganale effettuata, ma può anche essere richiesta preventivamente; esso dovrà comparire nella casella con la dicitura “speditore/esportatore” della dichiarazione doganale o del Documento Amministrativo Unico (DAU).

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