Mettiamo a tua disposizione un numero identificativo IVA (rappresentante fiscale), indispensabile per lo sdoganamento e ti evitiamo tutta la serie di operazioni burocratiche necessarie a chi esporta dalla Svizzera verso l'Unione Europea per essere equiparato ai fornitori UE e beneficiare così di una cessione intra -comunitaria, che evita il pagamento anticipato dell'IVA alla dogana.

  • Sdoganamento UE

    Si ha uno sdoganamento UE quando vengono trasportate merci tra paesi dell’Unione Europea senza il pagamento di nessun tipo di imposta sulla cifra d’affari all’importazione.

  • Conseguenze dello sdoganamento UE

    Per meglio spiegare gli effetti e i vantaggi dello sdoganamento UE è possibile fare un esempio concreto. Il fornitore svizzero A è registrato in Francia ai fini dell’ottenimento del codice identificativo Iva che in questo caso sarà un codice francese (il fornitore potrebbe anche scegliere di non iscriversi in Francia per avere il codice, ma di affidarsi ad un rappresentante legale francese). A deve consegnare la propria merce al cliente lussemburghese B, attraversando la Francia. Ovviamente il cliente B ha un numero identificativo lussemburghese. Per mezzo dello sdoganamento, A potrà importare le merci sdoganate in Francia. Lo sdoganamento delle merci avviene in Francia, ma poiché le merci non rimangono in Francia non viene riscossa l’imposta. Dal punto di vista tributario la vendita delle merci da soggetto A al soggetto B è da considerare come se fosse stata eseguita in Francia poiché il soggetto A utilizza un codice Iva francese, e quindi l’esportatore dovrà dichiarare la vendita della merce nella dichiarazione periodica che eseguirà in Francia. Inoltre nel modello Intrastat (spedizione) la consegna della merce dovrà essere indicata qualora si superino le soglie minime stabilite dai paesi di cui l’esportatore ha il codice Iva o utilizza un intermediario con codice Iva di quel paese. Nella fattura il venditore dovrà quindi dichiarare che la merce è esentasse.

  • Sdoganamento UE e trasportatore

    Il trasportatore che deve provvedere per conto del proprio cliente a trasportare la sua merce da un paese a un altro, attraversando un terzo paese, potrà proporre all’esportatore di usufruire dello sdoganamento UE. L’azienda trasportatrice potrà occuparsi di tutta la documentazione necessaria per conto del proprio cliente e i vantaggi saranno duplici. Il cliente, nel caso di grosse somme impattate, potrebbe risolvere problemi di liquidità legati al pagamento dell’imposta sulla cifra d’affari di imposta oltre ad avere delle imposte doganali ridotte. Il trasportatore potrebbe semplificare il trasporto sotto l’aspetto della documentazione, ma anche ottenere dei vantaggi in merito alle tempistiche di trasporto in quanto con lo sdoganamento UE si riducono notevolmente i tempi di consegna poiché si azzerano le lunghe attese che solitamente si creano durante la fase dei controlli doganali.

  • Iva, bolletta doganale e auto fatturazione

    Per quanto riguarda il calcolo dell’Iva relativa a merce importata con la procedura dello sdoganamento UE, se la merce è stata sdoganata in un diverso paese dell’Unione Europea rispetto al paese dell’esportatore, non si realizza un acquisto intracomunitario, se il soggetto che vende la merce non è titolare di codice IVA comunitaria o non ha selezionato un proprio rappresentante legale. Poiché in tal modo viene a mancare uno degli elementi dell’acquisto intracomunitario, l’esportatore dovrà procedere con l’emissione di autofattura (art. 17 D.P.R. n 633/72) e di conseguenza l’operazione di vendita non verrà inserita nei modelli INTRA del periodo di riferimento. In tal caso per il calcolo dell’IVA si farà riferimento al valore indicato nell’apposito spazio n.46 della bolla doganale che, solitamente, incorpora anche altri costi accessori, i quali non sono esposti nella fattura del fornitori, ma concorrono alla determinazione della base imponibile. Se invece si ha sdoganamento della merce presso di un altro paese dell’Unione Europea in cui il fornitore extracomunitario risulta titolare di partita IVA, o abbia eletto un proprio rappresentante fiscale, quanto precedentemente illustrato decade poiché l’operazione risulta essere considerata alla pari di una cessione di beni intracomunitari.

Focus Operazioni Doganali

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Documenti Doganali: guida alle gestioni pratiche

I vantaggi dello sdoganamento UE

Numerosi sono quindi i vantaggi:

  • evitare tutti gli anticipi in contanti per le spese e gli interessi per l’IVA all’importazione;
  • una consegna veloce grazie allo sdoganamento immediato;
  • assicurare una maggiore competitività alla tua azienda nel mercato dell’Unione Europea.

Noi gestiamo l’intero processo di sdoganamento del tuo trasporto e seguiamo con precisione tutte le pratiche che servono per lo sdoganamento UE. Il nostro personale competente segue al meglio tutte le pratiche doganali, per un servizio sicuro ed efficiente.

vantaggi sdoganamento UE
  • Cosa serve per sdoganare?

    Fattura di vendita esente iva.

  • Cosa deve contenere la fattura?

    - Colli, peso e valore della merce
    - Se la merce è di origine comunitaria va inserita la seguente dichiarazione: L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE (oppure nazione esatta es: Italia, Germania ecc.)

    La dichiarazione deve essere firmata in originale e va indicato in stampatello il nome di chi ha firmato.

  • Cos'è lo sdoganamento UE?

    Con sdoganamento UE si intende lo sdoganamento di merci importate nel paese dell'Unione Europea (detto paese di transito merci) con relativa consegna all'interno dell'UE in un altro paese dell'Unione senza il pagamento di tasse. Con lo sdoganamento nel paese in cui vengono importate le merci non si paga la tassa sulla cifra di affari all'importazione. Gli esportatori da stati terzi all'Unione Europea, (principalmente vengono in questo caso considerati Svizzera e Liechtenstein) usufruiscono di uno statuto pari a quello dell'Unione Europea, quindi potranno godere dei vantaggi fiscali allo stesso modo dei paesi facenti parte dell'UE.

  • Quali sono i presupposti dello sdoganamento UE?

    Per poter applicare lo sdoganamento UE e quindi ottenere le conseguenti agevolazioni fiscali devono essere rispettati tutti i seguenti presupposti.
    L'esportatore, quindi l'azienda che svolge il compito di trasportare le merci per conto del proprio cliente, deve possedere un numero identificativo IVA nel primo paese di ingresso nell'Unione Europea. Per disporre di questo dato il trasportatore deve essere registrato nel paese o, in alternativa, può usare il numero identificativo IVA di un rappresentante fiscale del paese stesso. Il cliente, proprietario delle merci, dispone ed utilizza nei confronti dell'esportatore il codice Iva che gli è stato attribuito da un altro paese dell'Unione Europea. L'esportatore deve essere soggetto passivo dell'imposta relativa all'importazione nel paese di ingresso nell'UE, quindi risulterà nei confronti di questo paese come importatore.

  • Quali sono i documenti necessari per lo sdoganamento UE?

    La documentazione relativa allo sdoganamento Ue deve essere tale da provare che ci siano le condizioni per poter usufruire dello sdoganamento, quindi a livello contabile e di documentazione tutto deve essere in regola e rispettare i presupposti per poter ottenere lo sdoganamento. Se ci sono degli elementi che non rispecchiano le regole imposte dai controlli delle autorità doganali, lo sdoganamento UE decade e l'azienda dovrà pagare le imposte previste. Se non vengono rispettati i presupposti legali, l'importazione della merce avviene secondo la normale procedura, nella quale la dogana impone le tasse di importazione.

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