Focus trasporti eccezionali

Tra le condizioni che determinano l’eccezionalità di un trasporto c’è anche l’utilizzo di veicoli che possiamo genericamente definire eccezionali.

Secondo il Codice della Strada sono considerati eccezionali i veicoli che nella propria configurazione di marca superano, per esigenze funzionali, i limiti di sagoma, art. 61, o i limiti di massa, art. 62. Se ad essere superati sono i limiti di massa ci troviamo di fronte ad una categoria specifica di veicoli eccezionali:i mezzi d’opera.

L’art. 54, comma 1, definisce Mezzi d’Opera quei veicoli o complessi di veicoli dotati di una particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o residui dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati. Questi veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabilitinell’art. 62 del C.d.S.  e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61.

Purchè l’asse più caricato non superi le 13 t, la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera non può eccedere, nel caso di veicoli a motore isolati, le 20 t con due assi, le 33 t con tre assi e le 40 t in presenza di quattro o più assi e con due assi direzionali.

Invece nel caso di complessi di veicoli, ovvero in accoppiata con un rimorchio, il carico non può eccedere le 44 t con quattro assi e le 56 t con cinque o più assi, ridotte a 54 t per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.

A causa del peso elevato che ne consegue, superiore a quello di un normale autocarro nel primo caso e di autotreno o di un autoarticolato nel secondo, i mezzi d’opera sono soggetti, secondo l’art. 34 del C.d.S., a oneri supplementari  per l’adeguamento delle infrastrutture stradali.

Ai fini della circolazione devono essere infatti muniti di un contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso, di pari importo e per la stessa durata. Deve essere inoltre corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura, equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%.

In assenza del contrassegno, il conducente del Mezzo d’Opera è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Se invece l’indennizzo d’usura previsto non è stato corrisposto le responsabilità sono a carico del proprietario, a cui si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni.

 I veicoli eccezionali, quindi anche i Mezzi d’Opera, possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano l’attività del trasporto eccezionale ai sensi della legge, ovvero per necessità inerenti l’attività aziendale. La stessa immatricolazione dei veicoli può avvenire solo a nome e nella disponibilità delle suddette aziende, che per i trasporti ed i veicoli eccezionali devono richiedere una specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Nell’autorizzazione, che può essere data solo se compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la sicurezza della circolazione, sono indicate prescrizioni relative alla sicurezza stradale. 

Se inoltre il trasporto eccezionale è causa di una maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione è necessario determinare l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada.

L’autorizzazione è rilasciata secondo diverse modalità, o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo, e in relazione ai limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Possono inoltre essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica  e, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada e di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale del territorio di competenza.

La procedura di autorizzazione resta comunque subordinata al pagamento delle spese relative ad eventuali accertamenti tecnici preventivi, all’organizzazione del traffico eventualmente necessaria per effettuare il trasporto e alle opportune opere di rafforzamento.

Per i veicoli eccezionali che non superano i limiti di massa e di sagoma l’autorizzazione non è prescritta. Lo stesso avviene quando vengono meno le condizioni di eccezionalità del trasporto e per il traino di veicoli in avaria non eccedenti i suddetti limiti, purchè tale traino sia effettuato con veicoli le cui caratteristiche costruttive e funzionali siano quelle indicate nel regolamento e l’itinerario sia limitato al tragitto necessario al raggiungimento dell’officina più vicina.

La pagina dedicata dall’ANAS, l’Ente nazionale per le strade, ai trasporti eccezionali offre la possibilità di richiedere i permessi e le autorizzazione necessarie direttamente online ed è raggiungibile dal menù dei servizi offerti su www.stradeanas.it.

Nello specifico la procedura ANAS Trasporti Eccezionali Web, denominataTEWeb, è stata realizzata per offrire alle ditte, provviste di pc e connessione alla rete, uno strumento semplice e diretto per inviare telematicamente richieste di autorizzazione per trasporti eccezionali ed i certificati necessari.

E’ possibile visitare sia un’area ad accesso libero, che mette a disposizione informazioni generali e la documentazione sulla procedura stessa, e un’area ad accesso riservato, per gli utenti che si saranno registrati ed avranno richiesto e ricevuto ID e password.

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